LIBERTA' di CURA -
Diritti Umani
Codice di Norimberga, 1946
1. “Il
consenso volontario del soggetto umano è
assolutamente essenziale
Prima di accettare una decisione affermativa da
parte del soggetto dell’esperimento lo si debba
portare a conoscenza della natura, della durata
(…) e di tutte le complicazioni e rischi che si
possono aspettare e degli effetti sulla salute o
la persona che gli possono derivare dal
sottoporsi dell’esperimento”
Dichiarazione di
Helsinki, 1964 (AMM, Associazione Medica
Mondiale)
A 2. “E’ dovere del medico promuovere e
salvaguardare la salute delle persone.
A 5. “Nella
ricerca su soggetti umani, le considerazioni
correlate con il benessere del soggetto umano
devono avere la precedenza sugli interessi della
scienza e della società”
A 7. “Nella pratica medica corrente e nella
ricerca medica, la maggior parte delle
procedure preventive
(NdR: leggasi anche
Vaccinazioni),
diagnostiche e terapeutiche implicano rischi e
aggravi”
C. 5 “Nel trattamento di un paziente, laddove
non esistano comprovati metodi preventivi,
diagnostici e terapeutici o questi siano
inefficaci, il medico,
con il consenso informato del paziente,
deve essere libero di usare mezzi preventivi,
diagnostici e terapeutici non provati o nuovi,
se a giudizio del medico essi offrono speranza
di salvare la vita,
ristabilire la salute o alleviare la sofferenza”
Costituzione della Repubblica Italiana,
1947
"Il Diritto alla Salute è un diritto
fondamentale” e' riconosciuto dalla
Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario, se
non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
DIRITTO
all’INFORMAZIONE -
Consenso
Informato
La
capacita’ di comunicare e diffondere
informazioni e conoscenze e’ un bene dell’umanita’
ed e’ quindi
INALIENABILE.La libera produzione e
circolazione delle informazioni, la capacita’ e
la possibilita’ del cittadino di divenire
protagonista attivo e non solo passivo dello
scambio comunicativo, la ricchezza e la
pluralita’ delle fonti, costituiscono valori
fondamentali di democrazia avanzata e sono
condizioni per il progresso civile di un paese.
Il Cittadino ha il
Diritto ed il
Dovere di
conservare la salute fisica e psichica. Lo
Stato, deve pero' garantire al cittadino il
Diritto alla Salute, non può tenere conto
soltanto della componente fisica delle malattie
e dell'eventuale efficacia organica dei
trattamenti, bensì anche degli aspetti
psichici-spirituali del
soggetto.
L'art. 32 della Costituzione deve essere letto
anche in relazione all'articolo 13 della
Costituzione, il quale recita: "La libertà
personale e inviolabile").
Ciò significa che il malato ha il diritto di
curarsi come desidera, spetta quindi al malato
decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i
suoi problemi - nessuno (neppure il medico) può
sindacare o contrastare le decisioni del malato.
Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha
quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di
decidere e di scegliere il modo in cui curarsi,
nel senso che può optare per una terapia
ufficiale o per una considerata dalla medicina
ufficiale, oggi imperante, "alternativa".
”La Repubblica Italiana tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo” (Cost.
art.32), salvaguarda quindi il principio del
pluralismo scientifico e garantisce la libertà
di scelta terapeutica da parte del cittadino e
la qualificazione professionale degli operatori
sanitari, valorizzando in particolar modo
l'autonomia del medico nelle scelte
terapeutiche.
vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale,
Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.
Inoltre la risoluzione del Parlamento Europeo
(EU) del maggio 1997 garantisce ai cittadini la
più ampia libertà possibile di “Scelta
Terapeutica”, assicurando loro anche più
elevato livello di sicurezza e l'informazione
più corretta sull'innocuità, la qualità,
l'efficacia di tutte le medicine-terapie
utilizzate, anche quelle ufficiali.
Il comma 5 lett. C della Dichiarazione di
Helsinki adottata dall'Associazione Medica
Mondiale (vedi sotto:
AMM) sancisce che: "Nel
trattamento di un paziente, laddove non esistano
comprovati metodi preventivi, diagnostici e
terapeutici o questi siano stati inefficaci, il
medico, con il consenso informato del paziente,
deve essere libero di usare mezzi preventivi,
diagnostici e terapeutici non provati o nuovi,
se a giudizio del medico essi offrono speranza
di salvare la vita, ristabilire la salute o
alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali
mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una
ricerca designata per valutare la loro sicurezza
ed efficacia. In tutti i casi, le nuove
informazioni devono essere registrate e, dove
opportuno, pubblicate."
Questo “Dovrebbe” essere lo stato delle
cose……ma in pratica cio' NON avviene, la
“sanita ufficiale” NON permette, negli
ospedali la Liberta’ di Cura, ne’ istruisce i
medici su tutte le possibili tecniche
sanitarie, ben note alla
Medicina
Naturale.
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Associazione Medica Mondiale
(AMM) - Dichiarazione di Helsinki -
Principi etici per la ricerca
medica che coinvolge soggetti umani
Adottata dalla 18a
Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki,
Finlandia, nel giugno 1964 ed emendata dalla 29a
Assemblea Generale a Tokyo, Giappone,
nell'ottobre 1975, dalla 35a
Assemblea Generale a Venezia, Italia,
nell'ottobre 1983, dalla 41a
Assemblea Generale a Hong Kong, nel settembre
1989, dalla 48a Assemblea Generale a
Somerset West, Repubblica del Sud Africa,
nell’ottobre 1996 e dalla 52a
Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia,
nell’ottobre 2000.
A. Introduzione
1.
L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato la
Dichiarazione di Helsinki come dichiarazione di
principi etici che forniscano una guida per i
medici e per gli altri partecipanti ad una
ricerca medica che coinvolge soggetti umani. La
ricerca medica che coinvolge soggetti umani
include la ricerca su materiale umano
identificabile o su altri dati identificabili.
2.
E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare
la salute delle persone. Le sue conoscenze e la
sua coscienza sono finalizzate al compimento di
questo dovere.
3.
La Dichiarazione di Ginevra dell'Associazione
Medica Mondiale impegna il medico con le parole
"La salute del mio paziente sarà la mia
preoccupazione principale", e il Codice
Internazionale di Etica Medica dichiara che "Un
medico dovrà agire solo nell'interesse del
paziente quando fornisca una cura medica che
possa avere l’effetto di indebolire lo stato
fisico e mentale del paziente".
4.
Il progresso medico è fondato sulla ricerca la
quale a sua volta si deve basare in qualche
misura su una sperimentazione che coinvolga
soggetti umani.
5.
Nella ricerca su soggetti umani, le
considerazioni correlate con il benessere del
soggetto umano devono avere la precedenza sugli
interessi della scienza e della società.
6.
Lo scopo primario della ricerca medica che
coinvolga soggetti umani è quello di migliorare
le procedure preventive, diagnostiche e
terapeutiche e di comprendere l'eziologia e la
patogenesi della malattia. Anche i più
comprovati metodi preventivi, diagnostici e
terapeutici devono continuamente essere messi in
discussione mediante la ricerca sulla loro
efficacia, efficienza, accessibilità e qualità.
7.
Nella pratica medica corrente e nella ricerca
medica, la maggior parte delle procedure
preventive, diagnostiche e terapeutiche
implicano rischi ed aggravi.
8.
La ricerca medica è sottoposta agli standard
etici che promuovono il rispetto per tutti gli
esseri umani e proteggono la loro salute e i
loro diritti. Alcuni soggetti di ricerca sono
vulnerabili e richiedono una speciale
protezione. Devono essere riconosciuti le
particolari necessità di coloro che sono
economicamente e medicalmente svantaggiati. Una
speciale attenzione è pure richiesta per coloro
che non possono dare o che rifiutano il consenso
personale, per coloro che possono essere esposti
a dare il consenso sotto costrizione, per coloro
che non beneficeranno personalmente dalla
ricerca e per coloro per i quali la ricerca è
associata alla cura.
9.
I ricercatori devono essere al corrente dei
requisiti etici, giuridici e regolatori della
ricerca sui soggetti umani, sia i requisiti
nazionali sia quelli internazionali, ove
applicabili. Nessun requisito nazionale di
natura etica, giuridica o regolatoria deve poter
ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per
i soggetti umani esposte in questa
Dichiarazione.
B. Principi basilari per tutta la
ricerca medica
10.
Nella ricerca medica è dovere del medico
proteggere la vita, la salute, la riservatezza e
la dignità del soggetto umano.
11.
La ricerca medica che coinvolge soggetti umani
deve essere conforme ai principi scientifici
universalmente accettati e deve essere basata su
una approfondita conoscenza della letteratura
scientifica, di altre rilevanti fonti di
informazione, e su un’adeguata sperimentazione
in laboratorio e, ove appropriato, sull’animale.
12.
Un’appropriata cautela deve essere posta nella
conduzione di ricerche che possano incidere
sull'ambiente, e deve essere rispettato il
benessere degli animali utilizzati per la
ricerca.
13.
Il disegno e l'esecuzione di ogni procedura
sperimentale che coinvolga soggetti umani devono
essere chiaramente descritti in un protocollo di
sperimentazione. Tale protocollo deve essere
sottoposto ad esame, commenti, orientamenti e,
dove previsto, all’approvazione da parte di un
comitato etico di revisione appositamente
istituito, che deve essere indipendente dal
ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi altro
tipo di indebita influenza. Questo comitato
indipendente deve essere conforme alle leggi ed
ai regolamenti della nazione in cui la
sperimentazione è condotta. Il comitato ha
titolo per monitorare i trial in corso. Il
ricercatore ha l’obbligo di fornire le
informazioni di monitoraggio al comitato,
specialmente quelle relative agli eventi avversi
seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al
comitato, per la revisione, le informazioni
relative a finanziamento, sponsor, appartenenze
a istituzione, altri potenziali conflitti di
interesse e incentivi per i soggetti di
sperimentazione.
14.
Il protocollo di ricerca deve sempre contenere
una esposizione delle considerazioni etiche
implicate e deve recare l’indicazione di
conformità con i principi enunciati nella
presente Dichiarazione.
15.
La ricerca biomedica che coinvolge soggetti
umani deve essere condotta solo da persone
scientificamente qualificate e sotto la
supervisione di un medico competente sul piano
clinico. La responsabilità nei confronti del
soggetto umano deve sempre ricadere sul
personale medico qualificato e mai sul soggetto
della ricerca, anche se questi ha dato il
proprio consenso.
16.
Ogni progetto di ricerca medica che coinvolga
soggetti umani deve essere preceduto da
un'attenta valutazione dei rischi e degli
aggravi prevedibili in rapporto ai benefici
attesi per il soggetto stesso o per altri. Ciò
non preclude la partecipazione di volontari sani
ad una ricerca medica. Il disegno di tutti gli
studi deve essere pubblicamente disponibile.
17.
I medici devono astenersi dall'intraprendere
progetti di ricerca che coinvolgano soggetti
umani a meno che non siano sicuri che i rischi
implicati siano stati adeguatamente valutati e
possano essere controllati in modo
soddisfacente. I medici devono interrompere ogni
ricerca se i rischi si presentano superiori ai
potenziali benefici o se si è raggiunta già una
prova definitiva di risultati positivi e
benefici.
18.
La ricerca medica che coinvolga soggetti umani
deve essere condotta solo se l'importanza
dell'obiettivo prevalga sui i rischi e gli
aggravi connessi per il soggetto. Ciò è
particolarmente importante quando i soggetti
umani siano volontari sani.
19.
La ricerca medica è giustificata solo se vi è
una ragionevole probabilità che le popolazioni
in cui la ricerca è condotta possano beneficiare
dei risultati della ricerca.
20.
I soggetti devono essere volontari e partecipare
informati al progetto di ricerca.
21.
Il diritto dei soggetti di sperimentazione alla
salvaguardia della loro integrità deve essere
sempre rispettato. Deve essere adottata ogni
precauzione per rispettare la privacy del
soggetto, la riservatezza sulle informazioni
relative al paziente e per minimizzare l'impatto
dello studio sulla integrità fisica e mentale
del soggetto e sulla sua personalità.
22.
In ogni ricerca su esseri umani ciascun
potenziale soggetto deve essere adeguatamente
informato degli scopi, dei metodi, delle fonti
di finanziamento, di ogni possibile conflitto di
interessi, della appartenenza istituzionale del
ricercatore, dei benefici previsti e dei rischi
potenziali connessi allo studio, nonché dei
fastidi che esso potrebbe comportare. Il
soggetto deve essere informato del diritto di
astenersi dal partecipare allo studio o della
possibilità di ritirare il consenso alla
partecipazione in qualsiasi momento senza
ritorsioni. Solo dopo essersi assicurato che il
soggetto abbia compreso le informazioni, il
medico deve ottenere dal soggetto il consenso
informato, liberamente espresso, preferibilmente
in forma scritta. Se il consenso non può essere
ottenuto per iscritto, deve essere formalmente
documentato e testimoniato un consenso non
scritto.
23.
Nell'ottenere il consenso informato al progetto
di ricerca, il medico deve essere
particolarmente attento quando il soggetto si
trovi in una condizione di dipendenza nei suoi
confronti o possa sentirsi costretto a dare il
consenso. In questo caso il consenso informato
deve essere ottenuto da un altro medico che
conosca bene la ricerca ma non sia coinvolto in
essa e che sia completamente indipendente nella
relazione col soggetto.
24.
Per un soggetto di ricerca che sia legalmente,
fisicamente o mentalmente incapace di dare il
consenso, o per un minore legalmente incapace,
il ricercatore deve ottenere il consenso
informato dal tutore legale, in accordo con la
legislazione specifica. Questi gruppi di
soggetti non devono essere inclusi in una
ricerca a meno che la ricerca stessa non sia
necessaria per promuovere la salute della
popolazione rappresentata e tale ricerca non
possa essere invece attuata su persone
legalmente capaci.
25.
Quando un soggetto giudicato legalmente
incapace, come un minore, sia capace di dare un
assenso alla decisione di partecipare in una
ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale
assenso in aggiunta a quello del tutore legale.
26.
La ricerca su individui dai quali non sia
possibile ottenere un consenso, incluso quello
rappresentato o anticipato, deve essere attuata
solo se la condizione fisica o mentale che
impedisce di ottenere il consenso è una
caratteristica necessaria della popolazione in
studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere
soggetti di ricerca che si trovino in condizioni
tali da renderli incapaci di dare un consenso
informato devono essere dichiarate nel
protocollo di sperimentazione per l’esame e
l’approvazione da parte del comitato di
revisione. Il protocollo deve dichiarare che il
consenso a rimanere nella ricerca sarà ottenuto
non appena possibile da parte dello stesso
soggetto o da un rappresentante legalmente
autorizzato.
27.
Sia gli autori sia gli editori hanno
obbligazioni etiche. Nella pubblicazione dei
risultati della ricerca gli sperimentatori sono
obbligati a salvaguardare l’accuratezza dei
risultati. Sia i risultati negativi sia quelli
positivi devono essere pubblicati o resi in
qualche modo pubblicamente disponibili. Le fonti
del finanziamento, l’appartenenza istituzionale
ed ogni possibile conflitto di interessi devono
essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni
di sperimentazioni non conformi con i principi
fissati in questa Dichiarazione non devono
essere accettati per la pubblicazione.
C. Principi aggiuntivi per la
ricerca medica associata alle cure mediche
1.
Il medico può associare la ricerca medica con le
cure mediche solo con il limite che la ricerca
sia giustificata da un potenziale valore
preventivo, diagnostico o terapeutico. Quando la
ricerca medica è associata con le cure mediche
si applicano degli standard addizionali per
proteggere i pazienti che sono soggetti di
ricerca.
2.
I benefici, i rischi, gli aggravi e l’efficacia
di un nuovo metodo devono essere valutati in
confronto con quelli dei migliori metodi
preventivi, diagnostici e terapeutici
attualmente in uso. Ciò non esclude l’impiego di
placebo, o l’assenza di trattamento, negli studi
dove non esistono metodi comprovati di
prevenzione, diagnosi o terapia.
3.
A conclusione dello studio, ad ogni paziente
entrato nello studio deve essere assicurato
l’accesso ai migliori metodi preventivi,
diagnostici e terapeutici di comprovata
efficacia identificati dallo studio.
4.
Il medico deve informare pienamente il paziente
di quali aspetti della cura sono correlati con
la ricerca. Il rifiuto di un paziente a
partecipare in uno studio non deve mai
interferire con la relazione medico-paziente.
5.
Nel trattamento di un paziente, laddove non
esistano comprovati metodi preventivi,
diagnostici e terapeutici o questi siano stati
inefficaci, il medico, con il consenso informato
del paziente, deve essere libero di usare mezzi
preventivi, diagnostici e terapeutici non
provati o nuovi, se a giudizio del medico essi
offrono speranza di salvare la vita, ristabilire
la salute o alleviare la sofferenza. Laddove
possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti
oggetto di una ricerca disegnata per valutare la
loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le
nuove informazioni devono essere registrate e,
dove opportuno, pubblicate. Tutte le altre
linee-guida di questa Dichiarazione devono
essere seguite.
Traduzione By
Antonio G. Spagnolo - Direttore dell'Istituto di
Bioetica - Facoltà di Medicina and Chirurgia "A.
Gemelli", Università Cattolica del S. Cuore,
Roma
Tratto da: http://www.aix-scientifics.de/it/_helsinki2004.html
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Principio
della Libertà Terapeutica del
medico
in Italia
(Italy) -
La Cassazione (sent. n.301/2001, sezione IV,
depositata il 25 gennaio
2005), ribadisce il principio della libertà
terapeutica del medico, secondo quanto
stabilito.
"E' corretto valorizzare l'autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche, perché
l'arte medica,
mancando per sua natura di
protocolli scientifici a base matematica,
spesso prospetta diverse pratiche o
soluzioni che l'esperienza ha efficaci, da
scegliere con attenta valutazione di una
quantità di varianti che
solo il medico può
apprezzare.
Tale valore di libertà nelle scelte
terapeutiche non può essere avventata né
fondata su semplici esperienze personali.
Una volta effettuata la scelta, il medico
deve restare vigile osservatore
dell'evolversi della situazione, in modo da
poter intervenire immediatamente in caso di
urgenza, qualora capisca che la scelta fatta
non era quella appropriata. Quanto tutto ciò
sia stato realizzato, il medico non può
rispondere di un eventuale insuccesso.
Il giudice, per valutare la correttezza
della scelta terapeutica operata dal medico
e l'eventuale imperizia del suo operato,
deve operare un giudizio "ex ante",
collocandosi cioè mentalmente nel momento in
cui il medico viene chiamato a operare la
scelta e considerando anche la consistenza
scientifica di questa."
Nella realta'
giornaliera in Italia i medici che seguono
il giuramento fatto di "Curare secondo
Scienza e Coscienza"...sono sottoposti
dall'ordine dei medici a:
richiami,
ammonizioni ed
anche
radiazioni.....sempre
motivati dal fatto che quei medici "non
seguono i protocollo ufficiali".....che di
fatto sono veri e propri Dogmi
farmaceutici....di cui l'80-90 % non
comprovati e dimostrati dai risultai !!
- vedi:
Ricercatori osteggiati
Continuano purtroppo in Italia gli attacchi
mediatici vergognosi, e non solo, ai Medici
che seguono in Scienza e Coscienza (e per il
Bene delle persone sofferenti) non seguendo
i dogmi della scienza medica ortodossa.
Dogmi che sono stati imposti dall'establishment
corporativo delle
multinazionali del
farmaco che controllano le
istituzioni e le
baronie universitarie.
Oggi per Decreto legislativo un medico
NON
può "curare", pena sanzioni,
es. il cancro con
metodi diversi da quelli ufficiali:
chemioterapia, radioterapia e chirurgia !
E questo nonostante i dati epidemiologici
delle cure ufficiali dicano che a 5 anni dal
trattamento la sopravvivenza è del 2,3% -
2,5% -
www.pubmed.gov autore
Morgan pubblicato su "A Clinical Oncology".
Studio multicentrico eseguito negli Stati
Uniti e Australia su 225.000 persone seguite
per 14 anni nei 22 casi di tumore più
frequenti).
Nel 1978, l'Office of
Technology Asessment (l'organismo del
Congresso Americano per la valutazione e
l'approvazione delle tecnologie), ha
pubblicato un importante studio sulla
medicina scientifica, le cui conclusioni
sono che dall'80 al 90% delle terapie e dei
protocolli utilizzati in medicina, non erano
provati da studi clinici controllati, cioè
venivano ampiamente utilizzati pur non
essendo dimostrati scientificamente.
Nel 1985 la National Academy of Science
riprende lo studio e giunge alle stesse
conclusioni (notizia riportata da G. Lanctot
nel libro "La mafia della Sanità", Macro
edizioni).
Questo significa che la maggior parte delle
terapie mediche sono potenzialmente inutili
o dannose.
È da notare che la fonte di tali
statistiche è un organismo ufficiale del
governo degli Stati Uniti d'America, paese
dove le multinazionali farmaceutiche sono
potentissime (tanto da piazzare un loro
esponente, Bush padre, presidente
dell'azienda farmaceutica Lilly, ed il
figlio alla presidenza della nazione).
Altro esempio: In Italia nel 1991 la
vaccinazione
per l'epatite
B è divenuta obbligatoria non perché
utile o benefica, ma perché la casa
produttrice del vaccino (SKB)
ha pagato all'ora ministro della sanità De
Lorenzo una tangente di
300.000 euri (600
milioni di lire); dopo la condanna al
carcere del ex ministro, la somministrazione
di tale
vaccino a tutti i neonati è rimasta
obbligatoria...chissa' perche'...?....la
forza di
Big Pharma
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In Olanda la
Cura e' libera !
Si, avete
letto bene. Chiunque abbia voglia di dare
consigli ad altri per curarli, o chi abbia un
qualche metodo non invasivo di terapia, in
Olanda può stare tranquillo.
Non verrà messo in
prigione.
Non è il Far
West, comunque, perchè delle regole ci sono.
Non potreste per esempio andare in Olanda e
chiamarvi medico o dentista, senza aver
studiato, perchè alcune professioni sanitarie
sono protette.
Non potreste neanche praticare iniezioni,
incisioni o defibrillazioni cardiache perchè le
pratiche invasive o comunque delicate sono
riservate ai medici.
Ma avreste tutta la libertà di imparare un'arte
curativa e praticarla! Questo è quanto dice la
legge quadro sulle professioni sanitarie, che
dal 1994 è in
vigore in Olanda.
Qui da noi, invece,
si fa a gara per incorporare nella medicina
"ufficiale" tutte le pratiche più appetitose.
Ci sono varie proposte di legge che vogliono
proprio questo: curare una qualsiasi malattia
sarà sempre un diritto esclusivo del medico, o
almeno per curare gli altri bisogna comunque
aver eseguito almeno tre anni di studio ed
essere iscritti ad un albo e quindi attenersi
strettamente a quello che l'iscrizione a questo
albo impone.
Quindi una persona
che conosce l'arte del curare con terapie
naturali o ha il dono di guarire una
persona con le mani o dovrà seguire
comunque un corso di studi e in seguito
iscriversi all'albo dei naturopati, omeopati,
pranoterapeuti, agopuntori ecc.
C'è chi sostiene che
è tutta una messinscena per far fuori una
concorrenza scomoda o comunque di imbrigliarla e
tenerla sotto la propria "giurisdizione" o
all'occasione "far fuori" i personaggi scomodi
screditandoli, dandogli del pazzo o meglio
ancora mettendoli in
prigione.
Noi non commentiamo.
Ci chiediamo solo perché da noi nessun
parlamentare italiano ha pensato di adottare
quel "modello olandese"!
Tratto da:
http://www.newmediaexplorer.org/rinaldo_lampis/2007/10/12/in_olanda_la_cura_e_libera.htm
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Libera
circolazione dei pazienti nell'Unione Europea
Sarà più facile
ottenere l'autorizzazione a curarsi all'estero,
sarà automatico il rimborso in patria e si potrà
disporre di prescrizione unica valida per tutti
i paesi dell'Unione. Queste le principali novità
della proposta di direttiva che la Commissione
europea presenterà domani. Con l'obiettivo di
spazzare via i tanti ostacoli e la burocrazia
che finora hanno reso difficile la mobilità dei
pazienti. La proposta recepirebbe in sostanza le
tante sentenze firmate dalla Corte di Giustizia
del Lussemburgo, che più volte ha sancito il
diritto di curarsi all'estero. Ad anticipare la
bozza in discussione è Help Consumatori,
l'agenzia online dei consumi.
Le regole messe a
punto da Bruxelles prevedono innanzitutto che
per le prestazioni al di fuori dell'ospedale non
sia necessaria alcuna autorizzazione. Che invece
dovrà essere richiesta alla propria ASL in caso
di cure ospedaliere.
La direttiva mette inoltre le basi per una
ricetta europea: le prescrizioni di un medico
potranno essere utilizzate in tutta l'Unione,
per consentire a tutti i cittadini di acquistare
ovunque il farmaco di cui hanno bisogno.
La novità sta nel fatto che l'autorizzazione non
potrà essere rifiutata se il ricovero in un
altro paese è più "appropriato" e se i "benefici
attesi" per la salute superano "le conseguenze
negative". Ma la proposta di Bruxelles non si
limita a questi casi di necessità. Stando alla
bozza, basta semplicemente il criterio della
"preferenza soggettiva" o del "minore costo" per
garantire al cittadino europeo il diritto di
scegliere un altro Stato per farsi curare
rispetto a quello nel quale abitualmente
risiede.
Consiglio NdR:
andate in Olanda se volete avere la Liberta' di
Cura !
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Malattia e libertà
di scelta terapeutica
Oggi in Italia
esiste la libertà di scelta terapeutica ?
Una persona è libera di intraprendere una strada
terapeutica piuttosto che un'altra, e
soprattutto un medico, in scienza e coscienza
può - per aiutare il suo assistito - decidere
la cura migliore, anche se non riconosciuta e se
va contro gli interessi delle lobbies del
farmaco?
La risposta a tutte queste domande
purtroppo è NO !
A cosa serve allora riempirsi la bocca di belle
parole come: libertà, costituzione, diritti, se
e quando una persona malata di tumore, per
esempio, può solamente 'scegliere' tra
chemioterapia, radioterapia e chirurgia ?
Un medico del terzo millennio, nonostante il
giuramento di Ippocrate (che
recita, "primo non nuocere":
la chemio è non è un veleno mortale ?) e nonostante
la Dichiarazione di Helsinki del 1964
(dell'Associazione medici mondiale), NON può
scegliere una strada terapeutica, ma DEVE stare
ai protocolli ufficiali.
Quando dico che un medico NON può scegliere
intendo dire che se non si adegua, non si piega
ai dettami della medicina ortodossa (al
paradigma vigente) rischia prima di tutto la
professione (radiazione dall'albo professionale)
e poi anche la galera ! Sono numerosi i
medici nel mondo, che hanno toccato con mano la pesante
scure dell'inquisizione
sanitaria moderna, che è passata
dalla croce con gli abiti neri, al caduceo con
il camice bianco !
Personaggi come Geerd Ryke Hamer (radiato e
incarcerato), Tullio Simoncini (radiato),
Liborio Bonifacio, Aldo Alessiani, Rudolf Breuss,
Luigi Di Bella, Gianfranco Valsé Pantellini,
Romano Zago, Giuseppe Zora (radiato), Giuseppe
Nacci (ammonito) il
ricercatore Giuseppe Puccio e moltissimi altri,
hanno avuto il coraggio o l'incoscienza di
mettere davanti agli interessi economici, la
salute delle persone.
Cosa questa estremamente
pericolosa per l'establishment
medico-scientifico, che mette invece il
dio-denaro dinnanzi ai pellegrini-malati.
L'ultimo in termini di tempo è il dottor Paolo
Rossaro di Padova, indagato addirittura per
"omicidio colposo", perché avrebbe utilizzato
metodologie non convenzionali, oltre a quelle
ufficiali, in cure oncologiche e nonostante il
paziente purtroppo deceduto (uno su migliaia di
casi) avesse firmato il consenso informato
(quindi era pienamente consapevole)!
Sarebbe molto interessante se tale metro di
giudizio, usato indiscriminatamente nei
confronti del dottor Rossaro, venisse adoperato
anche per tutte le centinaia di migliaia di
morti ogni anno in Italia: tutti gli oncologi
finirebbero in galera !
Oggi se una persona muore dopo (o a causa della)
chemioterapia è tutto ok, ma se muore perché non
ha voluto farla (in libertà di coscienza) non va
bene e bisogna indagare il medico che ha attuato
altre terapie....
L'attuale paradigma nel caso del cancro, anche
se si può estendere a tutta la medicina
allopatica, impone come cura: la chemioterapia,
la radioterapia e la chirurgia. Null'altro.
Si potrebbe pensare a questo punto che i
risultati di queste terapie siano così
straordinari, da imporli per legge ! Ma non è
così: basta leggere i dati sulla mortalità per
tumore - previa cura ufficiale ovviamente - per
comprendere che queste terapie sono un
fallimento su tutta la linea: centinaia di
migliaia di persone ogni anno in Italia muoiono
nonostante i protocolli "scientifici" e nonostante
le belle e incoraggianti parole dei luminari
della scienza (gli stessi che poi fatturano
nello loro cliniche private migliaia di euro per
una visita e una pseudo-cura).
D'altronde è risaputo che la guerra al cancro
iniziata da Nixon negli anni '70, e che ha
prosciugato investimenti per centinaia di
miliardi di dollari, è un fallimento globale su
tutta la linea !
By A.M. da It.salute
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Cure palliative, diritto negato a 9 bambini
su 10
Un diritto che sulla carta i piccoli malati
italiani hanno già. Un diritto che, però, resta
sulla carta per il 90% di loro. "Il paziente
pediatrico per molto tempo è stato escluso dalla
medicina palliativa e, tuttora in Italia, gli
interventi rivolti al bambino sono limitati ad
esperienze isolate: non più di tre, quattro
centri". A richiamare l'attenzione su questa
carenza dell'assistenza sanitaria italiana (le
cure contro il dolore dei bambini colpiti da
malattie inguaribili) è la Fondazione Maruzza
Lefebvre D'Ovidio: "I bambini italiani con
malattie inguaribili continuano a vivere per
lunghi periodi e morire in ospedale", dice la
presidente, Silvia Lefebvre D'Ovidio.
Ben il 90% di loro, spiega, non vede
riconosciuto il proprio diritto alle cure
palliative e, quindi, ad una adeguata qualità
della vita. In Italia sono circa 12 mila i casi
di bambini con malattie inguaribili e terminali.
Ogni anno muoiono in 1.200. Per questo la
Fondazione e il ministero della Salute hanno
sottoscritto oggi un protocollo d'intesa.
Obiettivo del protocollo - che Livia Turco ha
definito "un impegno significativo, con
importanti ricadute concrete" - è "il sostegno
alla realizzazione di un programma nazionale di
cure palliative".
La firma del protocollo, ha sottolineato Turco,
"si inserisce in un quadro di attività del
ministero della Salute che hanno visto di
recente la ratifica, in conferenza
Stato-Regioni, di un accordo per superare le
disomogeneità territoriali della rete, per
garantire team multidisciplinari per la presa
in carico dei pazienti, per privilegiare le cure
a domicilio".
Col protocollo, il ministero si impegna a
coinvolgere la Fondazione nell'attività di
rafforzamento della rete di cure palliative e al
varo di un Osservatorio nazionale sui servizi
offerti dal Ssn. La Fondazione metterà le
proprie competenze a disposizione del personale
sanitario attraverso corsi di formazione.
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Approvata proposta
di legge su medicina complementare - Reg.
TOSCANA
Finalmente una
proposta di legge che regola l'esercizio delle
medicine complementari da parte di medici,
odontoiatri, farmacisti e veterinari. L'ha
votata alla unanimita' il Consiglio regionale
toscano. La legge
garantisce il principio della liberta' di scelta
terapeutica del paziente e la liberta' di cura
del medico sotto stretto controllo scientifico e
punta a tutelare l'esercizio delle
medicine
complementari.
La legge stabilisce che gli Ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti
istituiscano elenchi dei professionisti che
esercitano le medicine complementari e rilascino
specifiche certificazioni sui requisiti.
Soddisfatto Fabio Roggiolani, dei Verdi, primo
firmatario della legge: ''La
Toscana afferma il suo primato per l'utilizzo
delle medicine. Questa legge puo' fare da
apripista".
Dal 2002 sono stati riconosciuti in Toscana tre
centri di riferimento che erogano prestazioni
delle medicine complementari piu' utilizzate:
medicina cinese e agopuntura a Firenze,
omeopatia a Lucca e fitoterapia ad Empoli.
La legge sulle
medicine complementari consente ai cittadini
toscani di avvalersi in maniera integrata di
tutte le conoscenze mediche a disposizione dell'umanita'.
La legge ha trovato il consenso di tutto il
consiglio regionale. “Con
questa proposta di legge, ha detto Fossati dei
Ds, si sono superate le differenze politiche''.
Piu' del 20% dei cittadini italiani fanno
riferimento alla
medicina alternativa.
Mercoledì, 14 febbraio 2007
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Tecnico Terapeuta
Naturopata assolta da Tribunale - tratto dalla
sentenza:
......Nella
fattispecie l'imputata si era autoqualificata
come "consulente scientifico" e non come medico.
Tutti i "pazienti" erano a conoscenza del fatto
che l'imputata non era medico.
Una ispezione condotta nello "studio" della
"consulente scientifica" portò alla scoperta -
come unico strumento "diagnostico" - di un
iridoscopio. La "consulente", dopo un colloquio
con il paziente e la lettura dell'iride si
limitava a consigliare preparati
omeopatici che
i pazienti acquistavano in farmacia.
I prodotti omeopatici prescritti sono
liberamente acquistabili in farmacia senza
prescrizione medica, inoltre la Letteratura
scientifica della medicina ufficiale non tiene
conto della efficacia di tali preparati che sono
dalla medicina
allopatica, paragonati ad un "placebo di
lusso".
Lo stesso iridoscopio non appartiene alla
categoria degli strumenti medici riconosciuti.
Il tribunale, in sostanza, ha mandato assolta
l'imputata perchè: "Nessun compimento di atto
medico è riconoscibile infatti nell'attività
svolta dalla (Omissis), non avendo la
stessa nel corso delle proprie consulenze mai
ispezionato il corpo dei propri "clienti", ne
tanto meno usato strumenti invasivi o altri
mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni
cliniche, né emesso diagnosi o prognosi".
In altri termini: non esiste reato di esercizio
abusivo della professione medica perchè le
pratiche summenzionate di "medicina alternativa"
non sono riconosciute come tecniche mediche
(anno 2000).
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